Gli Istituti Culturali rappresentano un settore di particolare rilevanza per la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore, in virtù della loro importanza quali significativi centri di studio, di approfondimento e di promozione culturale.
Gli Istituti costituiscono centri di ricerca e di promozione culturale e rappresentano elementi essenziali di pluralismo culturale. Essi offrono infatti alla comunità sociale un vero servizio che va sostenuto e valorizzato, assicurando loro la possibilità di operare secondo i principi, costituzionalmente riconosciuti, dell'autonomia e della libertà.
Il settore è disciplinato dalla legge n.534 del 17 ottobre 1996 e dalla circolare n.16 del 4 febbraio 2002, che prevedono requisiti e modalità per l'accesso ai contributi erogati dallo Stato. Per gli istituti che documentino attività di ricerca, elaborazione culturale e formazione di particolare interesse pubblico, ponendo a disposizione per tal fine anche un patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale e audiovisivo, le norme prevedono l'inserimento in una tabella valevole per tre anni.
Le istituzioni culturali non inserite in tale tabella possono accedere ai contributi annuali. La destinazione dei finanziamenti agli scopi per i quali sono stati assegnati è soggetta al controllo della Direzione Generale attraverso l'esame della documentazione contabile e delle annesse relazioni. L'attività della Direzione Generale nei confronti di tali istituti non si esaurisce nella semplice erogazione di contributi, ma si estende a interventi nell'ambito giuridico e amministrativo nonché ad attività di raccordo e promozione delle attività pianificate.
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